Contenuto principale

Nuovo contenzioso tributario

Le novità della Riforma del contenzioso

Le principali novità sono le seguenti:

  1. l’estensione dell’istituto del reclamo e della mediazione a tutte le controversie di valore non superiore a 20.000 euro;
  2. l’estensione dell’ambito operativo del reclamo/mediazione che non riguarda più soltanto le liti derivanti da atti emessi dall’Agenzia delle Entrate ma viene esteso anche all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, agli Agenti della riscossione e a agli Enti Locali;
  3. l’introduzione della conciliazione giudiziale anche successivamente al primo grado;
  4. la possibilità di conciliare altresì le controversie per le quali è obbligatoria la procedura del reclamo e della mediazione;
  5. le modifiche al regime delle spese di lite (è espressamente previsto il risarcimento del danno per lite temeraria nei confronti della parte soccombente);
  6. l’aumento a 3.000 euro del valore della controversia che consente al contribuente di stare in giudizio senza assistenza tecnica;
  7. l’inserimento tra i difensori abilitati dei dipendenti dei Centri di assistenza fiscale, anche se soltanto per le controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il Caf ha prestato loro assistenza;
  8. l’esecutività delle sentenze favorevoli al contribuente e nel caso in cui il rimborso non venga effettuato, la facoltà ad agire in ottemperanza. L’ottemperanza può essere richiesta sia alla CTP sia alla CTR, a seconda della sentenza oggetto del giudizio;
  9. l’introduzione del cosiddetto ricorso “per saltum”, cioè la possibilità di impugnare una sentenza emessa da una Commissione tributaria provinciale, previo accordo delle parti in giudizio, proponendo ricorso direttamente in Cassazione;
  10. la competenza esclusiva per territorio della Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso, anche se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell’Agenzia delle Entrate (Centri di Servizio di Venezia e Pescara);
  11. la possibilità di ottenere la sospensione del processo (articolo 295 c.p.c.);
  12. la possibilità di chiedere la sospensione delle esecuzioni delle sentenze di primo e secondo grado (artt. 283 e 373 c.p.c.);
  13. la possibilità di poter chiedere sempre, anche in grado di appello e di ricorso per Cassazione, la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, se da questa può derivare al contribuente un danno grave ed irreparabile;
  14. l’applicazione dell’articolo 182 del codice di procedura civile secondo cui il giudice, ove rilevi un difetto di rappresentanza, di autorizzazione o di assistenza, assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni;
  15. la riduzione da un anno a sei mesi, decorrenti dalla pubblicazione della sentenza in caso di rinvio della causa alla Commissione Tributaria Provinciale o Regionale da parte della Corte di Cassazione, del termine per la riassunzione del giudizio, previsto dall’articolo 63, comma 1, decreto legislativo n. 546 cit.; il predetto termine di sei mesi coincide con quello già previsto dall’articolo 43 del decreto legislativo n. 546 cit. per la riassunzione del giudizio interrotto o sospeso ed il termine ridotto si applica per le sentenze depositate dal 1° gennaio 2016 e risponde all’obiettivo di accelerare la definitiva conclusione del processo;
  16. le disposizioni relative alle spese processuali sono regolamentate dal nuovo art. 15 del d.lgs. 546/1992; le spese di giudizio comprendono il contributo unificato, gli oneri e diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti e il giudice ha facoltà di condannare la parte soccombente a somme aggiuntive con rinvio all’art. 96 cc. 1 e 3 c.p.c.
  17. il pagamento immediato delle spese di giudizio a favore del contribuente e del suo difensore; per le spese di giudizio a favore degli enti impositori occorre invece attendere il passaggio in giudicato della sentenza;
  18. la facoltà di trasmissione tramite mezzi telematici, in particolare utilizzando la “PEC” sia per le comunicazioni della segreteria, sia per le notificazioni degli atti.